In particolare, l’assicurazione dovrà coprire la responsabilità civile dell’avvocato per qualsivoglia danno che questi possa causare a clienti e terzi nello svolgimento della propria attività professionale.
Tra le principali principali novità introdotte, vi è senz’altro quella che obbliga le Compagnie di assicurazione a immettere sul mercato prodotti assicurativi che offrano copertura in relazione a qualunque tipologia di danno ipotizzabile, essendo espressamente disposto che il danno assicurato non possa essere soltanto quello patrimoniale, ma necessariamente anche quello non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro.
Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per “attività professionale” deve intendersi:
- a) l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
- b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione l’iscrizione a ruolo della causa o l’esecuzione di notificazioni;
- c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
- d) la redazione di pareri o contratti;
- e) l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazione e di negoziazione assistita.
Le parti, tuttavia, potranno pattuire un’apposita estensione della copertura assicurativa in relazione a qualsivoglia ulteriore attività cui l’avvocato risulti essere abilitato.
Il Decreto Attuativo individua inoltre i massimali minimi di copertura, i quali vengono distinti per fascia di rischio sulla base della forma individuale o associata dell’esercizio dell’attività nonchè del fatturato emergente dall’ultimo esercizio chiuso.
Nel contenuto minimo sono altresì comprese sia la responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, che la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito da clienti o da controparti processuali di quest’ultimi.
Infine, per il caso di responsabilità solidale dell’avvocato con altri soggetti – siano essi assicurati o meno – l’assicurazione dovrà necessariamente prevedere la copertura della responsabilità dell’avvocato per l’intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.
Ulteriori disposizione sono infine dedicate all’efficacia temporale della polizza e al diritto di recesso.
Circa l’efficacia temporale, il Decreto Attuativo dispone, anche a favore degli eredi, l’obbligatoria retroattività illimitata nonchè l’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che dovessero cessare l’attività nel periodo di vigenza della polizza.
Circa il diritto di recesso, le nuove polizze dovranno escludere espressamente l’esercizio dello stesso da parte delle Compagnie di assicurazione a seguito della denuncia di sinistro o del suo risarcimento nel periodo di vigenza del contratto o del periodo di ultrattività.
Ultima rilevante innovazione introdotta dal Decreto Attuativo è quella inerente l’estensione della copertura anche con riferimento agli infortuni dell’avvocato nonché dei suoi collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL.
La copertura è accordata con riferimento agli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale i quali causino la morte, l’invalidità permanente o temporanea, nonché alle spese mediche. E’ altresì incluso l’infortunio occorso in occasione degli spostamenti necessari ai fini dello svolgimento dell’attività professionale.
Volendosi svolgere una considerazione conclusiva di ordine pratico, occorre infine rilevare come il Decreto Attuativo sia stato elaborato e promulgato senza aver previamente tenuto in considerazione la disponibilità o meno del mercato assicurativo a supportare le specifiche richieste di copertura previste dal medesimo decreto.
Infatti, per un mero principio di reciprocità, nel momento in cui si rende obbligatoria per legge una determinata copertura assicurativa, al contempo si dovrebbe rendere obbligatoria anche la sottoscrizione dei medesimi rischi assicurativi da parte delle Compagnie di assicurazione che operano in quello specifico ramo, così da obbligarle ad accettare tutte le condizioni stabilite dal Ministero e, dunque, con notevoli riflessi sul piano della concorrenza tra le Compagnie e, per l’effetto, sull’entità dei premi.
Ciò avviene ad esempio nel ramo R.C. Auto, per il quale sussiste l’obbligo di legge per tutte le Compagnie operanti sul territorio nazionale di emettere polizze in favore di chiunque ne faccia richiesta; obbligo, questo, la cui ratio è evidentemente quella di voler tutelare i terzi.
Tuttavia, nel ramo della responsabilità civile professionale, un analogo obbligo a contrarre non è previsto, il che potrebbe indurre talune Compagnie a non immettere sul mercato alcun prodotto assicurativo o, in alternativa, a immettere prodotti i cui premi potrebbero ben presto rivelarsi esorbitanti in virtù delle ampie coperture offerte.