Qualora oggetto del pignoramento siano beni oggetto di affitto di ramo d’azienda, si potrebbe porre il problema di stabilire se il terzo affittuario possa legittimamente esperire l’opposizione di terzo di cui all’art. 619 c.p.c..
A mente di tale norma, infatti “Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni”.
In tal senso la giurisprudenza è chiara, infatti, “Ai sensi dell’art. 619 c.p.c., può essere proposta opposizione soltanto dal terzo che pretenda di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, oppure che si presenti come titolare di alcuni particolari diritti di credito ad efficacia reale, suscettibili di soddisfarsi sulla cosa oggetto dell’esecuzione, e dunque prevalenti sulla pretesa del creditore procedente; ne consegue che non è legittimato all’opposizione di terzo all’esecuzione l’affittuario di un’azienda che comprenda i beni mobili oggetto della procedura espropriativa”.
Questo è il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 31 agosto 2011, n. 17876.
Se anche si intendesse il riferimento alla proprietà o agli altri diritti reali come meramente esemplificativo e si indagasse sull’esistenza di altri diritti che possano essere prevalenti o maggiori di quelli che sulla cosa in esecuzione abbia il creditore, in ogni caso tale valutazione di prevalenza non potrebbe essere estesa alla locazione ed al comodato, titoli, pertanto, giuridicamente non idonei a legittimare il diritto allegato dal terzo (Cass. 15 novembre 1974, n. 3649) ai quali la giurisprudenza, per assoluta identità di presupposti ed elementi essenziali accomuna l’affitto d’azienda; così ragionando, pertanto, non è legittimato all’opposizione di terzo all’esecuzione, di cui all’art. 619 cod. proc. civ., l’affittuario di un’azienda che comprenda i beni mobili oggetto della procedura espropriativa. Per tali contratti, pertanto, la tutela “è meramente obbligatoria” e può essere invocata esclusivamente nei confronti del dante causa, con le opportune azioni concesse appunto per la limitazione, la compressione, la soppressione delle possibilità di godimento del bene oggetto dell’obbligazione pattiziamente assunta.
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