Il D.L. 27/06/2015, n. 83 (convertito in Legge dalla L. 132/2015) ha introdotto importanti modifiche alla disciplina delle procedure esecutive, alcune delle quali di grande rilevanza.
In particolare, è stato completamente novellato tutto il sistema dei termini che, sostanzialmente, sono stati dimezzati rispetto alla previgente normativa.
Fra le norme che destano qualche problema applicativo il testo novellato dell’art. 497 del codice di rito che così recita:
“Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita”.
La formulazione della norma non è felice, atteso che la locuzione “dal suo compimento” si presta a diverse letture.
Il primo dubbio, che effettivamente è stato sollevato, è se il decorso del termine per il deposito dell’istanza di vendita, la cui inosservanza cagiona cessazione degli effetti del pignoramento ed estinzione dell’esecuzione
debba essere correlato alla notifica del pignoramento o alla sua trascrizione.
La dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito la natura del pignoramento immobiliare, quale fattispecie a formazione progressiva, che si compone di due diversi momenti processuali, distinti e con effetti peculiari per ciascuna fase:
La notifica propriamente detta, quale primo atto dell’esecuzione, oltre a segnarne l’inizio, produce gli effetti tipici del pignoramento; in primis indisponibilità del bene pignorato.
La trascrizione, invece, produce i suoi effetti sul piano sostanziale, esplicando nei confronti dei terzi e dei creditori concorrenti la sua funzione di pubblicità notizia (Cass. 7998/2015).
Avendo riguardo a questi due momenti processuali la Corte di Cassazione ha, quindi, chiarito che il termine di efficacia del pignoramento immobiliare di cui all’art. 497 c.p.c. decorre dalla data di notificazione dell’atto e non da quello della sua trascrizione nei registri immobiliari.
Tale impostazione ha, inoltre il pregio di sottrarre al creditore la possibilità di prolungare sine die l’efficacia del pignoramento, ritardandone scientemente la trascrizione, atteso che l’art. 555 c.p.c., pur onerando il creditore di provvedere alla trascrizione “immediatamente dopo la notificazione” non fisa né termini né, tantomeno, sanzioni per l’inosservanza della predetta formalità.
Chiarito, così, che il dies a quo del termine di efficacia del pignoramento debba essere quello della sua notifica e non quello della trascrizione occorre, poi, chiarire se come notificazione si debba intendere il momento in cui la stessa si è perfezionata o quello, antecedente, in cui ne è stata richiesta all’Ufficiale Giudiziario.
Entrambe le soluzioni sono state invocate e sono astrattamente percorribil, sulla scorta del noto principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il notificato.
Invocando tale principio, a mente del quale, gli effetti della notifica si compiono, in capo al notificante, con la consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario, da alcune parti si è argomentato che tale momento segnerebbe anche il decorso del termine ex art. 497 c.p.c.
La Corte di Cassazione, sgombrando il campo da ogni dubbio, con una recente pronuncia, ha definitivamente chiarito che “la locuzione “compimento” con cui l’art. 497 c.p.c. segna l’exordium del termine di efficacia del pignoramento non può che essere riferita al perfezionamento della notificazione, dacché in quel momento si producono (si “compiono”, appunto) per ambedue le parti gli effetti di legale conoscenza dell’atto e di pendenza dell’esecuzione” (Cass. 18758/2017).
In tale contesto non troverebbe, pertanto, applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione in quanto tale principio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, trova applicazione solo quando dal ritardo nella notifica potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante sottratte al suo controllo o alla sua disponibilità. (tipicamente ci si riferisce a tutte quelle situazioni in cui il notificante possa incorrere in una decadenza nonostante la tempestiva consegna all’Ufficiale Giudiziario dell’atto interruttivo).
Quando, invece, un termine debba decorrere dall’avvenuta notificazione di un atto, il dies a quo, per entrambe le parti, deve essere considerato quello della notificazione nei confronti del destinatario, non rischiando, in tal caso, il notificante, di incorrere in decadenze incolpevoli.
Il termine per il deposito dell’istanza di vendita, pertanto, non deve essere computato dalla data di consegna dell’atto di pignoramento all’Ufficiale giudiziario, ma dal momento in cui il procedimento notificatorio si è perfezionato nei confronti del destinatario.
“Il termine di efficacia del pignoramento immobiliare decorre dal perfezionamento della sua notifica, senza che possa operare il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario dell’atto, applicabile solo quando dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per quest’ultimo, e non, invece, quando un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notifica, in tal caso dovendosi considerare per entrambe le parti l’epoca di perfezionamento della notificazione dell’atto nei confronti del destinatario” (Massima ufficiale).
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