DIRITTO BANCARIO – MUTUO CONDIZIONATO –Sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025: chiarimenti della Corte di Cassazione sul contratto di mutuo e la configurabilità del titolo esecutivo-
A CURA DEGLI AVVOCATI PAOLO MANZATO – ALESSANDRO GARRIONE – ANDREA NANA

La recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 5968 del 6 marzo 2025, ha offerto un importante chiarimento sulla disciplina del contratto di mutuo, con un focus particolare sulla possibilità dello stesso di configurare un titolo esecutivo nei casi in cui la somma mutuata venga contestualmente retrocessa dal mutuatario al mutuante sotto forma di pegno o deposito irregolare.

Secondo la Corte, il contratto di mutuo si perfeziona con la semplice messa a disposizione della somma in favore del mutuatario. Non è necessario, infatti, che la disponibilità del denaro avvenga tramite una traditio materiale, essendo sufficiente anche una disponibilità “ficta”, giuridica, figurativa o meramente contabile. In altre parole, la disponibilità della somma mutuata non deve necessariamente essere accompagnata dalla consegna fisica del denaro, ma può risultare sufficiente una registrazione contabile o altre modalità che consentano al mutuatario di disporne.

Una delle questioni centrali trattate dalla Corte riguarda la possibilità che il contratto di mutuo, seppur contestualmente connesso a un deposito irregolare o a un pegno, mantenga la propria validità e continui a configurarsi come un titolo esecutivo. In tali casi, la somma mutuata può essere versata in deposito irregolare, con l’accordo che il mutuante la svincoli al verificarsi di determinate condizioni, come ad esempio il consolidamento delle garanzie. Nonostante questa particolare condizione, non viene meno la configurabilità del mutuo come titolo esecutivo.

La Corte distingue questa situazione dal mutuo “tecnicamente condizionato”. Quest’ultimo si verifica quando la messa a disposizione della somma avviene solo al verificarsi di un evento successivo alla stipula del contratto. In tali circostanze, il titolo esecutivo si configura come “complesso”, risultante dalla combinazione di due atti formalmente distinti ma di pari struttura e rango.

Nel caso di specie, invece, il mutuo si perfeziona immediatamente con la messa a disposizione della somma, facendo sorgere l’obbligazione restitutoria del mutuatario. Ciò che viene posticipato è il momento dell’adempimento di un obbligo distinto del mutuante, ossia lo svincolo definitivo della somma, che è stata costituita in deposito irregolare.

Secondo la Cassazione, pertanto, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante nei seguenti casi:

– Il mutuatario ha assunto un’obbligazione chiara e esplicita di restituire la somma mutuata;
– La somma è stata effettivamente messa a sua disposizione giuridicamente, anche tramite operazione contabile.

Pertanto, salvo che non vi sia una specifica esclusione dell’obbligazione restitutoria nel contratto, il mutuo che prevede la contestuale costituzione in deposito irregolare (o pegno) della somma, con l’obbligo per il mutuante di svincolarla al verificarsi di determinate condizioni, è di per sé idoneo a fondare l’esecuzione forzata.

La sentenza sottolinea anche l’importanza dell’autonomia negoziale delle parti. La Corte riconosce che è possibile integrare il contratto di mutuo con pattuizioni accessorie che, pur non modificando l’obbligazione restitutoria, possono costituire negozi atipici con funzione di garanzia o cauzione, collegati funzionalmente al mutuo principale. Questi accordi accessori, quindi, non compromettono la validità del mutuo come titolo esecutivo, a differenza di quanto accade con il mutuo condizionato, dove è necessario un atto separato o successivo che attesti lo svincolo della somma.

La sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025 fornisce un’importante interpretazione sulla natura del contratto di mutuo, chiarendo che esso può costituire titolo esecutivo anche in presenza di accordi relativi a un deposito irregolare o pegno, senza la necessità di un separato atto di svincolo. Questa decisione valorizza l’autonomia delle parti e la possibilità di integrare il mutuo con clausole accessorie, mantenendo invariata l’obbligazione restitutoria.

AVVOCATI PAOLO MANZATO – ALESSANDRO GARRIONE – ANDREA NANA

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